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COL CUORE IN ITALIA

REQUISITI PER RICHIEDERE IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

REQUISITI PER RICHIEDERE IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

A - Linea paterna: la cittadinanza si trasmette da padre a figlio senza limite di generazione, purchè nessuno abbia rinunciato alla cittadinanza italiana.

B - Linea materna.

C - Se l’ascendente italiano avesse acquistato la cittadinanza argentina, detta naturalizzazione deve essere posteriore alla data di nascita del figlio/a.


 


DOCUMENTI DA PRESENTARE DELL’ASCENDENTE ITALIANO (NATO IN ITALIA)

1.- Atto di nascita dell’ascendente nato in Italia, con i nomi dei genitori, rilasciato dall’Ufficio dello Stato Civile del Comune di nascita.

2.- Certificato originale rilasciato dalla “Cámara Nacional Electoral” (25 de Mayo 245 – 1002 BUENOS AIRES) dal quale risulti se il predetto abbia acquisito o meno la cittadinanza argentina. Nel caso positivo, si dovrà presentare copia autenticata della Sentenza di naturalizzazione argentina rilasciata dal Tribunale Federale competente, ai fini di accertare se sussiste o no il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per i discendenti.

3.- Atto di matrimonio (tradotto in italiano).

4.- Atto di morte (rilasciato in formulario plurilingue o tradotto in italiano).



 

DOCUMENTI DA PRESENTARE DA OGNI DISCENDENTE IN LINEA RETTA

1.- Atto di nascita (tradotto in italiano); NON SARANNO ACCETTATI CERTIFICATI.

2.- Atto di matrimonio (tradotto in italiano);

3.- Atto di morte, rilasciato in formulario plurilingue o tradotto in italiano.

Si informa che nel momento di iniziare la pratica, devono ensere presentati gli atti di nascita dei figli minori degli anni 18 (tradotti in italiano)

In base al contenuto della legge, possiamo sinteticamente ricondurre i modi di acquisto della nostra cittadinanza ai casi seguenti:


 

1. CITTADINANZA PER NASCITA

È cittadino italiano il figlio di genitori (padre o madre) cittadini italiani; tuttavia i figli nati anteriormente al 1°gennaio 1948 sono cittadini italiani solo se nati da padre italiano (perché la donna italiana trasmette la cittadinanza ai figli solo a partire da tale data).
La trasmissione di cittadinanza "iure sanguinis" (per linea paterna) non prevede limiti di generazione ma non consente "salti", vale a dire che nessuno degli ascendenti deve avere mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Coloro che, essendo nati in Argentina, desiderano effettuare la pratica di riconoscimento della cittadinanza italiana, troveranno in questa pagina le indicazioni sui documenti da presentare.


 

2. CITTADINANZA PER MATRIMONIO

Si può diventare italiani per effetto del matrimonio con un/a cittadino/a italiano/a.
Tuttavia, esistono situazioni diverse a seconda della data di celebrazione del matrimonio:

- Prima del 27 aprile 1983: la donna straniera che sposava un cittadino italiano ne acquistava automaticamente la cittadinanza (non esisteva, per contro, alcun acquisto automatico per lo straniero coniugato con una cittadina italiana);


- Dopo il 27 aprile 1983: non esiste più alcuna forma di acquisto automatico della cittadinanza in seguito al matrimonio con un cittadino italiano. La persona che sposa un cittadino italiano può fare domanda di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione dopo tre anni dal matrimonio in caso di residenza all’estero o dopo sei mesi di matrimonio se residenti in Italia. La domanda può essere effettuata tramite questa Agenzia Consolare consultando la lista dei documenti da presentare.


La domanda non determina alcun diritto alla concessione della cittadinanza e viene trasmessa – di questo Ufficio Consolare – al Ministero dell’Interno che ne cura l’istruttoria e che – in caso di accoglimento – emette il relativo decreto.
La trattazione della pratica ha una durata di almeno 18/24 mesi.

Documenti da presentare:

1. Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio (in originale) rilasciato dal Comune italiano competente (Comune dove è stato contratto o trascritto il matrimonio);

2. Certificato di nascita dell’interessato tradotto in italiano;

3. Certificato di precedenti penali ("Certificado de antecedentes") rilasciato dalla Polizia Federale Argentina e legalizzato dal Ministero degli Affari Esteri argentino, tradotto in italiano;


4. Certificato di residenza rilasciato dalla Polizia locale tradotto in italiano;


5. Certificato di cittadinanza italiana del coniuge;

6. Stato di famiglia ("Libreta de familia" originale e fotocopia);


7. Domanda dell’interessato da fare direttamente in questa Agenzia Consolare.


La donna straniera che ha contratto matrimonio con un cittadino italiano prima del 27 aprile 1983 ha, di norma, acquistato automaticamente la cittadinanza italiana (in tal caso dovrà presentare – oltre all’atto di matrimonio – il proprio atto di nascita).


 

OSSERVAZIONI IMPORTANTI

1. Al momento della presentazione dei documenti, gli interessati al riconoscimento della cittadinanza dovranno fornire tutte le indicazioni richieste dall’impiegato addetto alla ricezione del pubblico ai fini di una corretta compilazione della scheda di Anagrafe Consolare. È necessaria una Scheda di Anagrafe per ogni persona vivente maggiore di 18 anni di età.


2. Se qualche familiare ha già ottenuto il riconoscimento della cittadinanza, non sarà necessario consegnare di nuovo tutti i documenti sopra indicati ma soltanto quelli non ancora presentati (es.: un cugino ha già ottenuto il riconoscimento; ciò significa che i documenti del nonno sono stati già consegnati. La documentazione da presentare inizia quindi con il certificato di nascita del genitore).


3. Figli nati fuori del matrimonio. Per la Legge italiana si tratta di figli naturali, condizione che non impedisce la trasmissione della cittadinanza.


4. Persone divorziate. I richiedenti divorziati dovranno presentare la documentazione per ottenere l’omologazione della sentenza in Italia.


5. Persone naturalizzate. Dal 16 agosto 1992 il cittadino italiano che acquisti un’altra cittadinanza conserva quella italiana, a meno che non vi rinunci formalmente.
Per i naturalizzati prima del 16 agosto 1992 (e che quindi hanno perso la cittadinanza in base alla normativa anteriore), si chiarisce quanto segue:

- La cittadinanza italiana è trasmessa solo ai figli nati prima della naturalizzazione;


- Gli interessati possono riacquistare la cittadinanza trasferendo la residenza in Italia e soddisfacendo gli altri requisiti previsti dalla Legge. La cittadinanza riacquistata è trasmessa ai figli minorenni alla data del riacquisto.


6. Differenze di cognomi italiani e argentini. Secondo la Legge italiana, il cognome che presenta alterazioni rispetto a quello dell’antenato che emigrò dall’Italia viene modificato e ricondotto al cognome originale.


7. Residenza. Tenuto conto delle norme sull’Anagrafe Consolare e sulla tenuta degli schedari dei connazionali, nonché delle importanti conseguenze in merito all’effettivo esercizio dei diritti attinenti alla cittadinanza (primo fra tutti il diritto di voto) questa Agenzia Consolare si riserva di richiedere agli interessati ogni idonea documentazione atta a comprovare l’effettiva residenza nella circoscrizione Consolare.



IMPORTANTE

1. Tutti gli atti devono essere rilasciati legalizzati dai rispettivi Uffici dello Stato Civile e si deve allegare una fotocopia. Particolare attenzione si deve avere nel controllo degli stessi per quanto riferito alla correlazione tra i dati degli atti di stato civile argentini e l’atto di nascita dell’ascendente italiano: nomi, cognomi, date, età, luogo di nascita, ecc. Nel caso di riscontrare variazioni o errori, si dovrà richiedere la rettifica degli atti.

2. Tutte le traduzioni necessarie dovranno essere effetuate da Traduttori Pubblici (debitamente iscritti).

5. Tutti gli interessati maggiori di anni 18 che risiedano in questa circoscrizione consolare, dovranno presentare la richiesta personalmente, muniti del D.N.I.


 

AVVERTENZA: Si informa che questa Agenzia Consolare potrà richiedere, ove necessario, ulteriori modifiche degli atti ed eventualmente rifiutare la richiesta anche dopo aver ricevuto i documenti tradotti, nel caso di riscontrare inconvenienti che impediscano il completamento della pratica.


 

RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA

La Legge "Nuove norme sulla cittadinanza", L. 5-02-1992, n. 91, art. 11, prevede la posibilità, per chi è in possesso di altra cittadinanza, di rinunciare a quella italiana effettuando una dichiarazione di volontà presso l’Ufficiale di Stato Civile del luogo di residenza (per i residenti in questa Circoscrizione consolare la competenza è di questa Agenzia Consolare).

Documenti:

1. Domanda di ammissione alla dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana;

2. Copia integrale dell’atto di nascita rilasciato dal Comune italiano ove l’atto è iscritto o trascritto;

3. Certificato di cittadinanza italiana (emesso, al momento della presentazione della domanda, da questa Agenzia Consolare);

4. Documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera e della residenza nella Circoscrizione consolare (D.N.I., o documento equipollente, in corso di validità).


 

3. CITTADINANZA PER NATURALIZZAZIONE

Oltre al caso di matrimonio con cittadino italiano, è possibile ottenere la naturalizzazione dopo un periodo di legale residenza in Italia. Per informazioni più dettagliate su quest’argomento si rimanda al sito del Ministero dell’Interno italiano.


 


CHE COSA VUOL DIRE DOPPIA CITTADINANZA?

Ogni Stato è libero di stabilire i criteri per l’attribuzione della propria cittadinanza;
è quindi possibile che uno stesso individuo, a causa della contemporanea applicazione di ordinamenti diversi, sia in possesso di due (o più) cittadinanze.


Il caso tipico è proprio quello degli italo-argentini: il principio generale della Legge italiana è quello dello "ius sanguinis" in base al quale la cittadinanza si acquista per discendenza da un cittadino italiano, indipendentemente dal luogo di nascita dell’interessato; il principio generale della Legge argentina è quello dello "ius soli" in base al quale la cittadinanza si acquista per nascita nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori.


 


IN CHE COSA CONSISTE L’ACCORDO ITALO-ARGENTINO DI CITTADINANZA?

Ratificato in Italia con la legge 18.5.1973 n. 282, stabilisce che l’acquisto della cittadinanza argentina non comporti – per coloro che si avvalgono di tale normativa speciale – la perdita della cittadinanza d’origine, che viene invece conservata in forma c.d."quiescente" (cioè con sospensione dei diritti civili, politici, ecc..).
Tale "quiescenza" cessa col trasferimento della residenza in Italia, che produce la reviviscenza automatica di tutti i diritti.
È inoltre possibile tornare a godere della pienezza dei diritti, anche senza trasferirsi in Italia, effettuando una dichiarazione di revoca; tale dichiarazione deve essere effettuata, alla presenza di due testimoni presso, l’Ufficio Consolare. La dichiarazione di revoca non costituisce dichiarazione di riacquisto di cittadinanza ai sensi dell’art.17 della legge 91/92, e quindi può essere effettuata in qualsiasi momento.


 

CHI HA PERSO LA CITTADINANZA ITALIANA LA PUÒ RIACQUISTARE?

Il cittadino italiano che abbia acquistato una cittadinanza straniera prima del 16.8.1992, perdendo quindi automaticamente la cittadinanza italiana, può riacquistarla tornando a risiedere in Italia per un periodo di almeno un anno.
Chi ha acquistato la cittadinanza straniera dopo il 16.8.1992 mantiene invece la cittadinanza italiana a meno che non vi rinunci espressamente. Le donne italiane sposate con cittadini stranieri (non argentini) prima del 17 maggio 1975, che potrebbero aver perso il nostro "status civitatis", dovranno dimostrare con documentazione rilasciata dalle Autorità consolari del Paese di appartenenza del coniuge di non aver acquistato la cittadinanza di quest’ultimo a seguito matrimonio.
Qualora avessero acquistato la cittadinanza del coniuge, potranno comunque riacquistare la nostra cittadinanza con una semplice dichiarazione di volontà da rendere alle Autorità consolari competenti.


 

ESISTONO POI ALTRI CASI PARTICOLARI:

- Lo straniero o apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado siano stati cittadini per nascita può diventare cittadino italiano:

- Se presta il servizio militare;
- Se assume un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato;
- Se al raggiungimento della maggiore età risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica italiana e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana.


- Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al compimento della maggiore età, diviene cittadino se richiede di voler acquisire la cittadinanza entro un anno dalla suddetta data.


- Le persone nate nei territori che appartenevano all’impero Austro-Ungarico e loro discendenti potranno presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana nel caso in cui siano in possesso della documentazione idonea a dimostrare la nascita e la residenza nei territori presi in considerazione dalla Legge (Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e territori già italiani ceduti forzatamente alla Jugoslavia al termine della Seconda Guerra Mondiale) o la discendenza in linea retta da persone originarie di tali territori.


Il riconoscimento non è tuttavia automatico e viene deciso, caso per caso, dal Ministero dell’Interno dietro presentazione, da parte degli interessati, della documentazione prescritta, secondo le modalità descritte qui di seguito:


Trentino Alto Adige/Sudtirolo/Friuli Venezia Giulia.

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